Vai al contenuto
  • Benvenuto su ODONTOline.it - Forum per Odontoiatri

    Benvenuto su ODONTOline, Network dedicato all’Odontoiatria.
    Registrandoti ora avrai accesso a tutte le funzionalità della piattaforma. Potrai creare discussioni, rispondere, utilizzare il sistema di messaggistica privata, inviare messaggi di stato, configurare il tuo profilo... Se già sei un utente registrato, Entra - altrimenti Registrati oggi stesso!

  • mario aversa
    mario aversa

    Odontoiatria Sotto Processo: Come Ci Giudica la Magistratura

      Descrizione: Sentenza Del Tribunale di Bologna (2734/09 Del 23/02/2009) Autore/i: mario aversa

    La sig.ra Alfa, nel luglio del 1999, si era rivolta al dott. Beta per ottenere una consulenza medico specialistica; lo stesso le aveva proposto un piano terapeutico con l'obiettivo di sostituire la protesi rimovibile all'arcata inferiore e trattare alcuni problemi insorti – in particolare a livello di gruppo incisivo inferiore – con una protesi fissa; già durante il corso degli interventi la paziente aveva accusato notevoli disagi come algie, comparsa di infiammazioni, gonfiore e necessità di ricorrere ad alcuni interventi di carattere medico e, all'esito degli stessi, erano comparse difficoltà di carattere funzionale, notevole difficoltà a mantenere una corretta igiene dentale, un disturbo gravativo in particolare all'area dell'articolazione temporo-mandibolare sinistra; nel tempo si erano poi manifestatate una serie di microscheggiature della ceramica sul ponte fisso applicato dal dott. B. Poiché la richiesta di risarcimento avanzata in via stragiudiziale nel confronti del convenuto non aveva sortito alcun effetto, l'attrice, al fine di potersi sottoporre alle cure consigliate da altri specialisti, in data 21-11-2002 aveva depositato ricorso per accertamento tecnico preventivo (A.T.P.), conclusosi col deposito dell'elaborato peritale da parte del dott. Gamma.

     

    Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio il dott. B. contestando, in particolare, la circostanza che la signora A. aveva interrotto il rapporto professionale senza consentire il completamento delle prestazioni, tanto che la protesi era rimasta installata in modo provvisorio e non cementata, per cui a tale circostanza andavano ricondotti eventuali dolori, arrossamenti, frattura del rivestimento ceramico, ecc.; Inoltre, il Dr B. eccepiva (ai sensi dell'art. 2226 c.c. - difformità e vizi dell’opera) che la propria attività aveva ad oggetto la realizzazione di un "opus" e non il mero espletamento dell'ordinaria opera intellettuale, con obbligazioni di mezzo e non di risultato; Il convenuto rilevava altresì che gli importi richiesti da parte attrice per i trattamenti e le cure ritenute necessarie per emendare la situazione attuale del suo cavo orale in realtà dovevano ritenersi relativi a lavori necessari per la sistemazione di esso indipendentemente dagli interventi effettuati.

     

    I passaggi salienti del dispositivo

     

    1) circa il contratto fra medico e paziente e l’obbligazione inerente all'adempimento dell'attività professionale
    L'attività prestata dal dott. B. non è consistita, quanto meno in via prevalente, nella creazione della protesi, ma in una prestazione composita, consistita nella diagnosi della situazione del paziente, nella scelta della terapia, nell'applicazione della protesi e, infine, nel controllo della stessa; ne consegue l'inapplicabilità ad essa del disposto di cui all'art. 2226 c.c., ed il rigetto dell'eccezione su di esso fondata.

     

    2) sull’onere della prova Il dott. B. avrebbe dovuto dimostrare che i difetti riscontrati in relazione alla protesi dallo stesso eseguita erano dovuti a cause diverse dalle modalità di esecuzione dell'intervento, quali, ad esempio, le circostanze allegate dal dott. Delta (Consulente Tecnico di Parte del Dr. B.) e rappresentate, a suo dire, dalla presenza di concause (bruxismo, frequentazione di altri dentisti, patologia ATM pregressa) che avrebbero da sole cagionato le fratture del rivestimento ceramico e la perdita della giusta anatomia dentale della protesi.

    Il dispositivo precisa anche che:

    • tale prova non è stata fornita, essendosi limitato il perito di parte convenuta ad affermare apoditticamente che tali circostanze "sono certamente concause efficienti nel determinismo delle fratture del rivestimento ceramico e la perdita della giusta anatomia dentale della protesi".
    • tali circostanze (segnatamente il bruxismo e la patologia pregressa) erano certamente note al medico prima dell'intervento, che pertanto avrebbe dovuto tenerle in considerazione onde eseguire il trattamento più adatto anche e proprio in ragione della loro sussistenza;
    • va escluso che i problemi insorti a seguito dell'esecuzione dell'impianto ed appurati in sede di ATP siano da attribuire alla mancata cementificazione dello stesso, come sostiene il dott. Beta; infatti, il c.t.u. è chiaro nell'attribuire tali problemi alle modalità di esecuzione di detto impianto, e non alla sua mancata successiva cementificazione, e l'assunto contrario non è stato dimostrato da parte convenuta.

     

    3) sulla concezione pluridimensionale del danno non patrimoniale In primis viene esclusa la possibilità di risarcimento del danno esistenziale, con espresso richiamo alle c.d. Sentenze di S. Martino (Cassazione SS.UU. 26972/08 e ss); in merito al danno morale, messo da parte ogni automatismo risarcitorio di comune uso prima delle S.U., con liquidazione in percentuale (da un terzo alla metà del danno biologico), si precisa la eventualità per il giudice di merito di quantificare il danno morale autonomamente dal danno biologico nel caso in cui il patimento da risarcire sia almeno in parte svincolato dal pregiudizio fisico, anche se minimo, come nel caso di specie.


    Nella fattispecie “...occorre considerare che l'attrice, secondo quanto dalla stessa dichiarato sin dalla sottoposizione all'accertamento tecnico preventivo, ha patito dolore a causa della protesi installata dal dott. Beta per circa due anni, ovvero sino a quando tale protesi non è stata rimossa da altro dentista; l'attrice ha altresì affermato di aver atteso due anni per far rimuovere la protesi in quanto prima di tale momento non aveva reperito i fondi necessari, il che costituisce giustificazione idonea ad escludere che sussistano profili di colpa in capo all'attrice per la esecuzione dell'intervento di rimozione dopo due anni dall'installazione della protesi..”

     

    Morale della favola

     

    1) L’ esecuzione di un trattamento, anche tramite l’applicazione di un manufatto protesico, è sempre da considerare nell’ambito di una complessa e articolata prestazione intellettuale della quale, l’applicazione in sé del manufatto, è solo una parte.

     

    2) in materia di responsabilità sanitaria il paziente ha solo l'onere di provare il peggioramento delle proprie condizioni di salute causato dall'intervento del medico, mentre sarà l’odontoiatra a dover dimostrare che l'esito negativo non è ascrivibile alla sua negligenza od imperizia; incombe sempre al professionista, che invoca il più ristretto grado di colpa di cui all'art. 2236 c.c., provare che la sua prestazione implicava la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà.

     

    3) il danno morale può essere risarcito dal Giudice laddove si rileva quale entità autonoma e svincolata dal danno biologico.


    Professionalità e prudenza, quindi, nei trattamenti odontoiatrici; in particolare per quelli con finalizzazione protesica.

     

    Mario Aversa
    Odontoiatra. Specialista in medicina-legale. Libero professionista in Salerno

    Feedback utente

    Commenti consigliati

    Non ci sono commenti da visualizzare.



    Crea un account o accedi per lasciare un commento

    Devi essere registrato per lasciare un commento

    Crea un account

    Iscriviti per un nuovo account nella nostra comunità. È facile!

    Registra un nuovo account

    Accedi

    Sei già registrato? Accedi qui.

    Accedi Ora

  • Informazioni sulla vita del Forum

    07/30/02 17:10
    Data di nascita del Forum
    22 anni, 4 mesi, 22 giorni, 12 ore e 32 secondi
    Il Forum esiste da
×
  • Crea Nuovo...