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  • Paolo Bortolini
    Paolo Bortolini

    Fattura Elettronica Obbligatoria Anche Per I Dentisti: Addio, Marca da Bollo

      Autore/i: Paolo Bortolini

    L’obbligo di assolvere l’imposta di bollo di €. 2,00 apponendo il contrassegno telematico, meglio noto come “Marca da bollo”, sulle fatture emesse dai dentisti, se di importo superiore a €. 77,47, per vari motivi, raramente è accolto con piacere: fra il dover acquistare periodicamente i contrassegni presso le rivendite, apporli sul documento, chiedere il rimborso dei 2 euro al cliente (o non chiedere, e allora, magari, il “dispiacere” aumenta), contabilizzare correttamente la spesa, rischiare le sanzioni se si sbaglia qualcosa. Insomma, di lavoro da fare, collegato all’adempimento, ce n’è.


    C’è ora una novità: dopo anni di “onorato servizio”, la marca da bollo sulle fatture, a partire dal primo gennaio del 2019, quindi dopodomani, se ne va in pensione a godersi il riposo di chi sa di aver fatto il suo dovere. La marca sparisce, ma l’imposta di 2 euro se la fattura, ancorché “elettronica”, purché di importo superiore a €. 77,47, resta.


    Il motivo di questa “sparizione”, come ormai dovrebbe essere noto, è che anche i dentisti, a partire dalla data sopra indicata, come disposto dal comma 916 dell’art. 1 della Legge 27 dicembre 2017 nr. 205 (“legge di bilancio 2018”), avranno l’obbligo di emettere nei confronti della clientela residente nel territorio dello Stato la “fattura elettronica”. Da tale obbligo, sono peraltro esonerati i contribuenti “ex minimi” o “forfetari”. In estrema sintesi, l’attuale fattura cartacea non sarà più utilizzabile come documento valido a fini fiscali, mentre lo diventerà un documento completamente informatico, cioè generato e conservato come file xml, che una volta inviato ad un apposito servizio dell’Agenzia delle entrate, chiamato SDI (Sistema Di Interscambio, accessibile dai servizi offerti dal sito della stessa Agenzia), e quando da quest’ultimo è accettato e messo a disposizione del cliente su un’apposita area del sito dell’Agenzia a lui riservata, costituirà la vera e propria fattura a termini di legge, che appunto, per come è stata creata e deve essere conservata, è detta “elettronica”. Siccome la fattura elettronica non è, come si sarà capito, cartacea, mancherà la “materia prima” per procedere all’assolvimento dell’imposta di bollo con il tradizionale contrassegno telematico incollato.


    Siccome però, come detto, l’imposta di bollo non è abrogata, come si dovrà fare per assolverla nella fattura elettronica? Si farà in due fasi:

     

    1.  Nel file xml di cui si è detto, cioè la fattura elettronica vera e propria, si dovrà inserire, quando lo si crea, oltre alla descrizione delle operazioni fatturate e gli altri dati, la dicitura “Imposta di bollo assolta ai sensi del DM 17 giugno 2014” (si tenga in mente questo decreto ministeriale, perché è la disposizione contenuta al comma 1 dell’art. 2 che, come si legge nel successivo paragrafo, risolve l’arcano);
       
    2. Entro 120 giorni dalla “chiusura dell’esercizio n”, quindi di norma dal 31 dicembre anno n, il dentista dovrà effettuare un versamento con F24 telematico per l’importo complessivo dell’imposta di bollo relativamente a tutte le fatture di importo maggiore a €. 77,47 emesse nell’anno n; si dovrà usare il codice tributo 2501, facendo riferimento all’anno n. In sintesi, se prima si andava dal tabaccaio ogni tanto, per comprare le marche, dal 2019 questo non si dovrà più fare, ed entro i primi 4 mesi del 2020 si farà invece un unico versamento, comodamente seduti davanti ad un computer, per l’importo di tutte le “marche” relative alle fatture emesse del 2019 e maggiori di 77,47 euro. Ovviamente, in caso di omesso o ritardato versamento, si potrà ricorrere al “ravvedimento operoso”.

     

    Per inciso, la stessa identica modalità di assolvimento dell’imposta di bollo che sarà da eseguire per la fattura elettronica vera e propria, è utilizzabile anche per le fatture che, naturalmente non oltre il 31 dicembre 2018, saranno emesse in formato elettronico, tipo pdf, e inviate al cliente solo per posta elettronica, a nulla valendo strampalate soluzioni come quella di scrivere sulla fattura il codice ID di un contrassegno telematico apposto sull’esemplare cartaceo della fattura che resta in studio.


    Sempre per inciso, la combinazione “fattura elettronica con bollo + F24” eliminerà ogni possibilità di evadere quest’imposta, cosa che ora avviene omettendo l’apposizione del contrassegno sulle fatture cartacee.

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